La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 27 febbraio 2024, ha risolto la questione di legittimità dellart. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) sollevata dal Tribunale di Firenze. Tale disposizione, concernente l′invasione di edifici o terreni altrui ha generato dibattito per le sue conseguenze sull′occupazione abitativa di edifici abbandonati. Il caso giunto all′attenzione della Corte è stato sollevato dal Tribunale di Firenze, che ha sollevato interrogativi sulla costituzionalità dell′articolo 633 del codice penale, soprattutto in relazione all′applicazione di questa normativa con riguardo alloccupazione abitativa di edifici lasciati in stato di abbandono per molti anni. Nello specifico, nel caso in questione, 4 soggetti erano accusati di invasione di un edificio abbandonato, dove risiedevano per motivi abitativi. In risposta alle argomentazioni sollevate dal Tribunale di Firenze, la Corte Costituzionale ha emanato una decisione chiara e inequivocabile: l′articolo 633 del codice penale italiano resta pienamente valido e costituzionale. La Corte ha ribadito che tale disposizione ha funzione di proteggere il diritto sacrosanto del proprietario di godere pacificamente della propria proprietà. Loccupazione abusiva di edifici abbandonati non può essere tollerata, nonostante le giustificazioni di necessità abitative che possano essere avanzate.