Studio Legale De Nisco Nardone
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01-03-2024

La tutela de lavoratori precari nel pubblico contrattualizzato resta valida anche senza forma scritta

La sentenza della Cassazione civile, sez. IV, lavoro, n. 2992 del 01 Febbraio 2024, ha sancito che nella tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato, l′esonero dall′onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, come previsto dall′art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, rimane valido anche nei casi in cui i contratti di lavoro a termine siano stati dichiarati nulli per mancanza di forma scritta. Tale mancanza, secondo la Corte, non solo determina la nullità dei contratti di lavoro a termine, ma viola anche le norme che richiedono la specificazione della causale e garantiscono la certezza dell′assetto temporale del rapporto di lavoro, fondamentali per prevenire abusi contrattuali, pertanto, la tutela del lavoratore precario, inclusa l′esonero dall′onere probatorio del danno e del nesso causale, rimane comunque, sempre, applicabile.
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