La sentenza della Cassazione civile, sez. IV, lavoro, n. 2992 del 01 Febbraio 2024, ha sancito che nella tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato, l′esonero dall′onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, come previsto dall′art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, rimane valido anche nei casi in cui i contratti di lavoro a termine siano stati dichiarati nulli per mancanza di forma scritta. Tale mancanza, secondo la Corte, non solo determina la nullità dei contratti di lavoro a termine, ma viola anche le norme che richiedono la specificazione della causale e garantiscono la certezza dell′assetto temporale del rapporto di lavoro, fondamentali per prevenire abusi contrattuali, pertanto, la tutela del lavoratore precario, inclusa l′esonero dall′onere probatorio del danno e del nesso causale, rimane comunque, sempre, applicabile.